Registro anagrafe condominiale

Sicurezza delle parti comuni dell'edificio

News
8 giugno 2016

La Legge n° 220  dell'11 dicembre 2012, con le modifiche apportate dal Decreto Legge n° 145 del 23 dicembre 2013, così come convertito in Legge n° 9 del 21 febbraio 2014, ha contribuito a riformare in maniera rilevante la disciplina del condominio. Nello specifico, sono state introdotte numerose novità relative all'attività dell'amministratore, chiamato oggi ad attenersi rigorosamente a una serie di obblighi, fissati direttamente dalla legge.
 

D’altro canto, la riforma del condominio ha innovato anche la materia della sicurezza all’interno degli immobili condominiali, con particolare riferimento agli aspetti inerenti all’impiantistica presente nell’edificio. 

Infatti, l'articolo 1130 c.c. al n. 6 prescrive, tra le attribuzioni dell'amministratore, l'obbligo di "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni  di sicurezza delle parti comuni dell’edificio [...]"
 

Il succitato articolo individua, quindi, all’interno del registro di anagrafe condominiale, un fascicolo della sicurezza delle parti comuni.

In pratica, la redazione del registro di anagrafe condominiale, obbliga l'amministratore:

 

> ad individuare le parti comuni dell'edificio, definite dall'articolo 1117 c.c., nel cui elenco non esaustivo rientrano : 
"  3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”;
 

> a valutarne le condizioni di sicurezza raccogliendone “ogni dato” (dichiarazioni di conformità, dichiarazioni di rispondenza, libretti di impianto, verbali di ispezione,etc.)


La mancanza o la cattiva gestione del registro di anagrafe condominiale (e quindi del fascicolo della sicurezza), già configura un’ipotesi di grave irregolarità, idonea a giustificare la revoca dell’amministratore dall’incarico, ai sensi dell’art. 1129, comma 11, n. 7, c.c. ; tuttavia l'amministratore è comunque obbligato a compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio (punto 4 dell'Art.1130, c.c.) e ad  evitare che si concretizzino pericoli derivanti dalla mancanza delle prescritte condizioni di sicurezza. Infatti, nei Suoi confronti, possono configurarsi responsabilità sia in ambito civile che penale, qualora un eventuale evento dannoso possa essere ricollegabile alla mancata vigilanza (art. 2051 c.c.) o al mancato intervento su parti e impianti comuni.