L’ E.M.Q.-DIN s.r.l. come Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI ISO/IEC 17020:2012) è stata autorizzata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad effettuare le verifiche delle attrezzature di lavoro di cui
all’All. VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ai sensi dell’Art. 71 comma 11 del medesimo decreto legislativo.
In particolare, E.M.Q.-DIN s.r.l effettua per le attrezzature di lavoro le verifiche periodiche successive
alla prima, su incarico diretto del Datore di Lavoro essendo equiparato al Soggetto Pubblico, che non risulta
più essere il Titolare di Funzione per le suddette verifiche. NON SUSSISTE PIÙ, QUINDI,
PER LE VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA L’OBBLIGO DI RICHIEDERE LA VERIFICA DAPPRIMA AL SOGGETTO TITOLARE DI FUNZIONE,
con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 69 del 2013 art. 32 quindi, dal 21 Agosto 2013, il Soggetto Pubblico ed il
Soggetto Privato risultano posti sullo stesso piano giuridico e, quindi, equiparati.
Tale modifica riguarda, però, solo le verifiche periodiche successive alla prima. L’INAIL, infatti, resta comunque il
Soggetto Titolare di Funzione, per l’espletamento della prima verifica periodica da eseguire entro i 45 gg dalla data
della richiesta, come previsto dall’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Entro i 45 gg, qualora l’INAIL fosse impossibilitato
all’espletamento dell’ispezione, potrà avvalersi di un Soggetto Pubblico o di un Soggetto Abilitato Privato indicato sulla
richiesta di prima verifica. Decorso, invece, il termine dei 45 gg senza che l’INAIL abbia provveduto ad effettuare la prima
verifica, il Datore di Lavoro può rivolgersi a un Soggetto Abilitato Privato per far eseguire la prima verifica.