ISP N° 306 E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
L’ E.M.Q.-DIN s.r.l. come Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI ISO/IEC 17020:2012) è stato autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive ad effettuare le verifiche di impianti elettrici e di impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. n.462/2001 sin dall’aprile del 2003 con D.M. del 16/04/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 del 16/05/2003.
Dal 2020 E.M.Q.-DIN s.r.l. è un Organismo Accreditato ACCREDIA e l’attuale autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è stata rilasciata con D.M. 02/12/2020.
Il D.P.R. 462/01 è entrato in vigore il 23/01/2002, e ha riordinato il sistema di denuncia e verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione. Tale decreto si applica a tutte le attività che impiegano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati; la definizione di Lavoratore riportata nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. recita: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”
Pertanto, il datore di lavoro è obbligato a denunciare gli impianti su elencati, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, inviando all’INAIL e all’ASL la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, ai sensi del D.M. 37/08 (ex 46/90). Nei comuni dove è attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l'invio deve avvenire tramite lo sportello (Modulo Scaricabile dal Comune di competenza).
Successivamente il datore di lavoro e/o il legale rappresentante dell’impianto elettrico è tenuto a far sottoporre tali impianti a verifiche periodiche:
- ogni 5 anni per gli impianti di tipo ordinario;
- ogni 2 anni per gli impianti in luoghi a rischio di esplosione o in ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri e nei locali medici.
Le scadenze sono da calcolare a partire dalla data della dichiarazione di conformità. In relazione all’evoluzione del concetto di sicurezza, ed in considerazione dell’elevato numero di incidenti che accadono all’interno degli ambienti domestici, la maggior parte dei quali connesso proprio al rischio elettrico, anche gli Amministratori di Condominio provvedono a far eseguire le verifiche degli impianti di messa a terra degli edifici sempre con frequenza (biennale e/o quinquennale) connessa alla tipologia di rischio presente nell’edificio.