Con la crescente richiesta di sicurezza pubblica sul mercato
si rende indispensabile un definito inquadramento normativo per gli istituti
privati di vigilanza, non solo in materia di osservanza del decreto UNI 10891 ma anche dal punto di
vista della mera erogazione del servizio.
Ed è proprio questo il campo in cui trova applicazione la
delibera n. 462 del 23 Maggio 2018 pubblicata dall’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione – ovvero le linee guida n. 10 relative all’affidamento del
servizio di vigilanza privata, che entreranno in vigore 15 giorni dopo la loro
pubblicazione in G.U. in sostituzione di quelle precedenti del 22 luglio 2015. L’adozione
delle nuove linee guida da parte dell’ANAC si è resa necessaria a seguito della
pronuncia definitiva del Consiglio di Stato (successivamente a una
consultazione pubblica e un parere interlocutorio), e dell’entrata in vigore
del Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016 e del successivo D.lgs
56/2017, in considerazione dell’importanza del settore nel mercato nazionale.
Nella nuova determinazione sono state segnalate alcune
criticità in relazione all’affidamento del servizio di vigilanza privata, ovvero
l’esatta indicazione dell’oggetto di appalto (es. distinzione tra servizio di
vigilanza privata e servizi di guardiania), la corretta individuazione dei
requisiti di partecipazione al bando di gara, la determinazione della formula
per individuare l’offerta economicamente vantaggiosa, i ribassi eccessivi proposti
dagli operatori economici in sede di gara e le modalità di attuazione del c.d. “cambio
appalto”.
Tra i paragrafi che costituiscono le linee guida n. 10 dell’ANAC,
particolare attenzione è rivolta alla “Suddivisione in lotti” al fine di consentire
alla stazione appaltante di effettuare un’unica gara di appalto comprendente
più servizi, prevedendo però lotti distinti per ciascuno di essi, con l’obiettivo
di evitare l’aggregazione di attività eterogenee in un’unica procedura.
Altro tema importante è come detto quello dei “Ribassi
eccessivi”, per i quali le nuove linee guida individua alcuni fattori che
potrebbero causare questo fenomeno, come ad esempio la partecipazione della
gara di soggetti che non sono provvisti di licenza prefettizia e l’eccessiva
competizione del prezzo.
La determinazione ANAC n. 462 del 23 Maggio 2018, dunque,
approfondisce anche molti aspetti legati alle autorizzazioni previste dalle
norme di legge tra le quali anche la certificazione istituti di vigilanza, in ottemperanza del D.M. 1 Dicembre 2010 n. 269.