Certificazioni istituti di vigilanza: dal Ministero stop all’ abusivismo

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Certificazioni istituti di vigilanza: dal Ministero stop all’ abusivismo
11 luglio 2017

Il Ministero dell’Interno ha deciso di usare il pugno di ferro nell’ambito della certificazione istituti di vigilanza privata con una circolare emessa nei giorni scorsi dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza atta a verificare l’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto M.I. n. 115 del 4 giugno 2014.

 

La questione della mancata ottemperanza agli obblighi di certificazione degli istituti in Italia rappresenta indubbiamente un problema spinoso, con conseguenze di natura economica soprattutto per chi ha seguito il normale iter di accreditamento. Stando ai dati ufficiali del Ministero dell’Interno, infatti, ad oggi sono appena 393 su 1367 gli istituti di vigilanza privata certificati, ovvero solo il 28,74%. Percentuale che tende ad aumentare lievemente, pur rimanendo comunque molto bassa, se consideriamo le certificazioni in corso (40%).

 

Una situazione assolutamente iniqua e poco trasparente, in grado di arrecare un danno non solo al sistema delle verifiche dell’autorità tutoria ma soprattutto di alterare in maniera sleale il mercato concorrenziale di riferimento (a pagare sono gli istituti che hanno investito denaro e ottemperato agli obblighi). Per questo il Viminale ha esortato Prefetti e Questori ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di carattere sanzionatorio. Ribadendo che la certificazione è un requisito imprescindibile, sia per l’accesso alla licenza (ex 134 TULPS) che per mantenerla, la circolare individua due tipi di situazione:

 

-          Licenza rilasciata prima dell’entrata in vigore del DM 115/2014 (ex certificazione di Polizia). In tal caso, a configurarsi sarebbe una gestione in difformità dell’istituto di vigilanza, verso il quale il Prefetto dovrà emettere dapprima un provvedimento di avvertimento e, successivamente, una diffida a produrre le certificazioni tra i 40 e 60 gg. In caso di inadempimento si procederà all’incameramento della cauzione. Scaduto il termine, il Prefetto non rinnoverà la licenza se entro massimo 120 gg dall’emissione del provvedimento, l’istituto non avrà esibito la dovuta certificazione;

 

-          Licenza rilasciata dopo entrata in vigore del DM 115/2014. In caso di mancata esibizione del certificato di qualità entro 18 mesi dal rilascio della licenza, il Prefetto emette una diffida a produrle tra i 40 e 60 gg e, in caso di inadempimento, avviene l’incameramento della cauzione. Scaduto il termine, il Prefetto potrà concordarne uno nuovo di massimo 120 gg con effetto sanante in caso di ottemperanza, annullamento della licenza in caso contrario. Qualora, invece, sono già decorsi 18 mesi dal rilascio della licenza, il Prefetto dovrà svolgere azioni di diffida e controllo sino alla revoca della stessa.

 

Insomma, il Viminale pare abbia deciso finalmente di intervenire in maniera determinata e trasparente nel settore vigilanza privata. Una notizia che Emq-Din, organismo accreditato per il rilascio certificazione servizi di vigilanza, accoglie certamente con positività.