Il Ministero dell’Interno ha deciso di usare il pugno di
ferro nell’ambito della certificazione
istituti di vigilanza privata con una circolare emessa nei giorni scorsi dal
Dipartimento di Pubblica Sicurezza atta a verificare l’attuazione delle
disposizioni contenute nel Decreto M.I. n. 115 del 4 giugno 2014.
La questione della mancata ottemperanza agli obblighi di
certificazione degli istituti in Italia rappresenta indubbiamente un problema
spinoso, con conseguenze di natura economica soprattutto per chi ha seguito il
normale iter di accreditamento. Stando ai dati ufficiali del Ministero dell’Interno,
infatti, ad oggi sono appena 393 su 1367 gli istituti di vigilanza privata
certificati, ovvero solo il 28,74%. Percentuale che tende ad aumentare
lievemente, pur rimanendo comunque molto bassa, se consideriamo le
certificazioni in corso (40%).
Una situazione assolutamente iniqua e poco trasparente, in
grado di arrecare un danno non solo al sistema delle verifiche dell’autorità
tutoria ma soprattutto di alterare in maniera sleale il mercato concorrenziale
di riferimento (a pagare sono gli istituti che hanno investito denaro e
ottemperato agli obblighi). Per questo il Viminale ha esortato Prefetti e
Questori ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di carattere
sanzionatorio. Ribadendo che la certificazione è un requisito imprescindibile, sia
per l’accesso alla licenza (ex 134 TULPS) che per mantenerla, la circolare individua
due tipi di situazione:
-
Licenza rilasciata prima dell’entrata
in vigore del DM 115/2014 (ex certificazione di Polizia). In tal caso, a configurarsi sarebbe
una gestione in difformità dell’istituto di vigilanza, verso il quale il
Prefetto dovrà emettere dapprima un provvedimento di avvertimento e,
successivamente, una diffida a produrre le certificazioni tra i 40 e 60 gg. In caso
di inadempimento si procederà all’incameramento della cauzione. Scaduto il termine,
il Prefetto non rinnoverà la licenza se entro massimo 120 gg dall’emissione del
provvedimento, l’istituto non avrà esibito la dovuta certificazione;
-
Licenza rilasciata dopo entrata in
vigore del DM 115/2014. In caso di mancata esibizione del certificato di qualità entro 18 mesi
dal rilascio della licenza, il Prefetto emette una diffida a produrle tra i 40
e 60 gg e, in caso di inadempimento, avviene l’incameramento della cauzione. Scaduto
il termine, il Prefetto potrà concordarne uno nuovo di massimo 120 gg con
effetto sanante in caso di ottemperanza, annullamento della licenza in caso
contrario. Qualora, invece, sono già decorsi 18 mesi dal rilascio della
licenza, il Prefetto dovrà svolgere azioni di diffida e controllo sino alla
revoca della stessa.
Insomma, il Viminale pare abbia deciso finalmente di
intervenire in maniera determinata e trasparente nel settore vigilanza privata.
Una notizia che Emq-Din, organismo accreditato per il rilascio certificazione servizi di vigilanza,
accoglie certamente con positività.